Delitto di Abbandono di persone minori o incapaci | |
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Fonte | Codice penale italiano Libro II, Titolo XII, Capo I |
Disposizioni | art. 591 |
Competenza | tribunale monocratico[1] |
Procedibilità | d'ufficio |
Arresto | facoltativo |
Fermo | non consentito[2] |
Pena | reclusione da 6 mesi a 5 anni |
Nel diritto penale italiano, l'abbandono di persone minori o incapaci (comunemente, secondo i casi, anche abbandono di minore e abbandono di incapace) è il delitto previsto dall'art. 591 del codice penale. È un delitto contro la vita e contro l’incolumità individuale, ed è come l'omissione di soccorso un delitto di omessa solidarietà.
Gli obblighi solidaristici imposti dal sistema penale prima, e dalla Costituzione poi (art. 2), riguardano quel minimo di solidarietà che, all'interno di una qualsiasi società civile organizzata, viene richiesto ai consociati. La norma impone il divieto di abbandono di determinati soggetti che versano in particolari condizioni, da parte di chi è gravato dall'obbligo di garanzia verso gli stessi.
La norma prevede tre fattispecie.
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