Abbandono di persone minori o incapaci

Delitto di
Abbandono di persone minori o incapaci
FonteCodice penale italiano
Libro II, Titolo XII, Capo I
Disposizioniart. 591
Competenzatribunale monocratico[1]
Procedibilitàd'ufficio
Arrestofacoltativo
Fermonon consentito[2]
Penareclusione da 6 mesi a 5 anni

Nel diritto penale italiano, l'abbandono di persone minori o incapaci (comunemente, secondo i casi, anche abbandono di minore e abbandono di incapace) è il delitto previsto dall'art. 591 del codice penale. È un delitto contro la vita e contro l’incolumità individuale, ed è come l'omissione di soccorso un delitto di omessa solidarietà.

Gli obblighi solidaristici imposti dal sistema penale prima, e dalla Costituzione poi (art. 2), riguardano quel minimo di solidarietà che, all'interno di una qualsiasi società civile organizzata, viene richiesto ai consociati. La norma impone il divieto di abbandono di determinati soggetti che versano in particolari condizioni, da parte di chi è gravato dall'obbligo di garanzia verso gli stessi.

La norma prevede tre fattispecie.

  1. ^ Corte d'assise se dal fatto deriva la morte della vittima.
  2. ^ Consentito se dal fatto deriva la morte della vittima.

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